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Roma, 15 gennaio 2016
Circolare n. 9/2016
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Nuova procedura su dimissioni e risoluzioni consensuali
– D.M. 15.12.2015, su G.U. n. 7 dell’11.1.2016.
Continuano
gli interventi normativi in materia di dimissioni e di risoluzioni consensuali
del rapporto di lavoro dopo quelli varati quattro anni fa dalla legge Fornero (legge n. 92/2012). La ratio
dell’intervento è sempre la stessa: scoraggiare il fenomeno delle dimissioni in bianco attraverso modalità
che garantiscano la data certa delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali
nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore. Tale
obiettivo, che con la citata legge veniva perseguito attraverso una formale
convalida al termine di una complessa procedura, con il decreto in esame,
attuativo di uno dei provvedimenti che compongono il Jobs Act (d.lgvo n. 151/2015), si raggiungerà attraverso un mero
procedimento telematico.
La
semplificazione rispetto al passato è evidente; resta il fatto che viene generalizzata
per qualsiasi dimissione o risoluzione consensuale una modalità concepita per
contrastare fenomeni patologici.
Nel
dettaglio le nuove regole entreranno in vigore dal 12 marzo p.v.. Da quella data qualsiasi lavoratore dipendente (con
esclusione dei soli lavoratori domestici) dovrà comunicare in via telematica le
dimissioni o le risoluzioni consensuali al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro
utilizzando esclusivamente lo specifico modulo allegato al decreto e disponibile
sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Entro 7 giorni
dalla trasmissione del modulo il lavoratore potrà revocare la decisione presa
con le stesse modalità. Il mancato rispetto di questa procedura produrrà l’inefficacia
delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali nonché delle eventuali
revoche; il datore di lavoro che alteri i moduli sarà punito con una sanzione
da 5.000 a 30.000 euro.
Si fa
osservare che non sono vincolati alla procedura di cui sopra le dimissioni o le
risoluzioni consensuali intervenute presso una delle cosiddette sedi protette previste dall’articolo
2113 codice civile (uffici periferici del Ministero del Lavoro, commissione di
conciliazione in sede sindacale e giudice del lavoro) o innanzi alle commissioni di certificazione previste
dalla legge Biagi (d.lgvo n.
276/2003).
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 176/2015 e 191/2012
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 7 dell’11.1.2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 15 dicembre 2015
Modalita' di comunicazione
delle dimissioni e
della risoluzione
consensuale del rapporto di
lavoro.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 1, comma 6,
lettera g), della legge 10 dicembre
2014,
n. 183;
Visto l'art. 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di
applicazione
1. Il presente decreto
definisce i dati contenuti nel modulo per le
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e
la
loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la
compilazione
del modulo e per la sua trasmissione al
datore di lavoro
e alla
Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di
quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.
151 del
2015.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «modulo»: il modello
con il quale il lavoratore
manifesta la
volonta' di recedere dal
contratto di lavoro
per dimissioni o
risoluzione consensuale o di revocare tale volonta';
b) «soggetti abilitati»:
i patronati, le organizzazioni
sindacali,
gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di
cui agli
articoli 2, comma 1, lettera h), e 76
del decreto legislativo
10
settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per
conto
del lavoratore;
c) «sistema informatico
SMV»: il sistema
informatico messo a
disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati
dal Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali in attuazione
dell'art. 26,
comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;
d) «codice identificativo del
modulo»: il codice
alfanumerico
rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e
l'ora
in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore con le
modalita'
di cui all'art. 3, comma 3;
e) «data certa di
trasmissione»: la data risultante dalla procedura
di validazione temporale attestante il giorno
e l'ora in cui il
modulo e' stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti
abilitati.
Art. 3
Modulo per le dimissioni,
la risoluzione consensuale e la
revoca
1. Per la
comunicazione delle dimissioni
e della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e'
adottato il
modulo di cui all'allegato A, che costituisce parte
integrante del
presente decreto.
2. Il modulo di cui al
comma 1 e' reso disponibile ai lavoratori
e
ai soggetti abilitati nel sito
del Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalita' tecniche
di cui
all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
3. Il modulo di cui al
comma 1 e' inoltrato alla casella
di posta
elettronica
certificata del datore
di lavoro con
le modalita'
stabilite
nell'allegato B, il
quale stabilisce, altresi',
le
modalita' di trasmissione del modulo alla Direzione
territoriale del
lavoro competente e
i caratteri di
non contraffazione e
falsificazione della manifestazione di
volonta' di recedere
o
risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale
volonta'.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto e'
inviato ai competenti organi di controllo
e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2015
Il Ministro: Poletti
Allegato A
Allegato B
MODALITA' TECNICHE.
Nel presente
allegato e' illustrata
la procedura per
la
trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale
e
loro revoca, che garantisce, in particolar modo:
il riconoscimento
certo del soggetto che effettua l'adempimento
(verifica dell'identita');
l'attribuzione di
una data certa
di trasmissione alla
comunicazione (marca temporale);
la revoca della
comunicazione entro sette giorni
dalla data di
trasmissione;
l'intervento di un
soggetto abilitato a supporto del lavoratore
per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Un aspetto importante
riguarda la verifica
dell'identita' del
soggetto che effettua l'adempimento. Questo controllo,
necessario al
fine di prevenire dimissioni
o risoluzioni poste
in essere da
soggetti diversi dal
lavoratore, poggia sull'applicazione del
seguente vincolo: l'accesso
alle funzionalita', disponibili
nel
portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del
modulo per le
dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e' possibile
solo
se l'utente e' in
possesso del codice
personale I.N.P.S. (PIN
I.N.P.S.).
L'accesso alle funzionalita' di
gestione della
comunicazione
avviene attraverso link
specifici nel portale
lavoro.gov.it, il quale a sua
volta poggia sull'anagrafica delle
utenze di ClicLavoro,
per il riconoscimento della
tipologia
dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per
il suo
riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non
sostituisce le
credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo
di conferire un
maggior livello di sicurezza al riconoscimento.
La richiesta
di emissione del
PIN deve essere
inoltrata
all'I.N.P.S., accedendo al
portale I.N.P.S.it e
attenendosi alla
procedura per il rilascio del PIN.
Il possesso
dell'utenza ClicLavoro e del PIN
I.N.P.S. non sono
necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga
eseguita
per il tramite di un
soggetto abilitato (art.
26, comma 4, del
decreto legislativo n. 151 del 2015). Quest'ultimo deve
utilizzare la
propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalita'
e quindi
assumersi la
responsabilita'
dell'accertamento
dell'identita' del
lavoratore che richiede la
trasmissione del modulo
attraverso la
firma digitale del file PDF prodotto con i dati
comunicati per le
dimissioni/risoluzione
consensuale e per
la loro revoca
e il
salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.
Nella figura che
segue, e' proposta la sequenza delle attivita' e
decisioni che compongono l'intera procedura per la trasmissione
e la
revoca di un modulo di
dimissioni/risoluzione
consensuale, nella
quale trova applicazione quanto sopra descritto.
La procedura proposta
puo' essere scomposta in tre macro fasi:
nella prima fase,
il lavoratore, se
non assistito da un
soggetto abilitato, deve:
richiedere, se ancora
non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S.
all'Istituto;
creare un'utenza, se
ancora non in suo possesso, per l'accesso al
portale ClicLavoro.
Solo dopo aver
soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso
in cui
scegliesse di essere
assistito da un
soggetto abilitato, potra'
procedere con le successive attivita';
nella seconda fase
il lavoratore, in
autonomia o con
l'assistenza di un soggetto
abilitato puo' accedere
tramite il
portale lavoro.gov.it:
al form on-line per la
trasmissione della comunicazione;
alla pagina di ricerca
e selezione di
una comunicazione, per
l'invio di una revoca;
nell'ultima fase si
procedera':
nel caso di
adempimento eseguito con il supporto di
un soggetto
abilitato: alla firma digitale del modulo prodotto con i dati
delle
dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
alla trasmissione del
modulo di dimissioni/risoluzione
consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale
del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro ricevera'
il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata
e la
Direzione territoriale del lavoro ricevera' una notifica
nel proprio
cruscotto e avra' la possibilita' di visionare il modulo.
MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA.
Nella tabella sotto
riportata vi e' l'elenco delle informazioni
che compongono un
modulo di dimissioni
volontarie/risoluzione
consensuale e della loro revoca.
Il portale, come primo
passo nella compilazione di un
modulo di
recesso/revoca,
chiedera' all'utente di
fornire le informazioni
necessarie a risalire
al rapporto di
lavoro e quindi
alla
comunicazione obbligatoria di
avvio/proroga/trasformazione/rettifica
piu' recente.
Il recupero della
comunicazione obbligatoria permette al
sistema
di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione
dell'indirizzo e-mail, e quindi
di inibire il
loro aggiornamento
all'utente.
Il lavoratore avra' la
possibilita' di scegliere se il rapporto
di lavoro e' iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno
di entrata
in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel
primo
caso dovra' compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel
secondo
caso dovra' inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro
e il
sistema gli prospettera' tutti i rapporti di lavoro attivi
in modo
che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende
recedere.
La sezione 4 dovra'
sempre essere compilata dal lavoratore.
La sezione
5 sara' aggiornata
automaticamente dal sistema,
contestualmente al salvataggio
nel sistema informatico
SMV del
Ministero.
Ad ogni
modulo salvato sono
attribuite due informazioni
identificative:
la data di
trasmissione (marca temporale): corrispondente alla
data di sistema
rilevata all'atto del
salvataggio delle
dimissioni/risoluzione consensuale;
un codice
identificativo, con formato:
aaaammgghh24missms
coerente con la data di trasmissione, dove:
aaaa: anno (4 digit);
mm: mese (2 digit);
gg: giorno (2 digit);
hh24: ore, nel formato
«24 ore» (2 digit);
mi: minuti (2 digit);
ss: secondi (2 digit);
ms: millisecondi (3 digit).
TIPOLOGIA DI UTENZA.
Le funzionalita' per
la trasmissione delle
dimissioni
volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono
riservate
alle seguenti classi di utenza:
lavoratori;
soggetti abilitati
(art. 26, comma 4 del decreto
legislativo n.
151 del 2015).
Oltre che
a tali soggetti,
le comunicazioni inviate
sono
accessibili nel portale, in sola lettura, a:
i datori di lavoro,
limitatamente a quelle riguardanti la propria
azienda;
le direzioni
territoriali del lavoro, individuate per competenza.