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Roma, 15 gennaio 2016

 

Circolare n. 9/2016

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Nuova procedura su dimissioni e risoluzioni consensuali – D.M. 15.12.2015, su G.U. n. 7 dell’11.1.2016.

 

Continuano gli interventi normativi in materia di dimissioni e di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dopo quelli varati quattro anni fa dalla legge Fornero (legge n. 92/2012). La ratio dell’intervento è sempre la stessa: scoraggiare il fenomeno delle dimissioni in bianco attraverso modalità che garantiscano la data certa delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore. Tale obiettivo, che con la citata legge veniva perseguito attraverso una formale convalida al termine di una complessa procedura, con il decreto in esame, attuativo di uno dei provvedimenti che compongono il Jobs Act (d.lgvo n. 151/2015), si raggiungerà attraverso un mero procedimento telematico.

La semplificazione rispetto al passato è evidente; resta il fatto che viene generalizzata per qualsiasi dimissione o risoluzione consensuale una modalità concepita per contrastare fenomeni patologici.

 

Nel dettaglio le nuove regole entreranno in vigore dal 12 marzo p.v.. Da quella data qualsiasi lavoratore dipendente (con esclusione dei soli lavoratori domestici) dovrà comunicare in via telematica le dimissioni o le risoluzioni consensuali al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro utilizzando esclusivamente lo specifico modulo allegato al decreto e disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo il lavoratore potrà revocare la decisione presa con le stesse modalità. Il mancato rispetto di questa procedura produrrà l’inefficacia delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali nonché delle eventuali revoche; il datore di lavoro che alteri i moduli sarà punito con una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

 

Si fa osservare che non sono vincolati alla procedura di cui sopra le dimissioni o le risoluzioni consensuali intervenute presso una delle cosiddette sedi protette previste dall’articolo 2113 codice civile (uffici periferici del Ministero del Lavoro, commissione di conciliazione in sede sindacale e giudice del lavoro) o innanzi alle commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi (d.lgvo n. 276/2003).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 176/2015 e 191/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/lc

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G.U. n. 7 dell’11.1.2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2015

Modalita' di  comunicazione  delle  dimissioni  e  della  risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Visto l'art. 1, comma 6, lettera g), della legge 10 dicembre  2014,

n. 183;

  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive

modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

 

                              Decreta:

                                Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le

dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  e  la

loro revoca e gli standard e le regole tecniche per  la  compilazione

del modulo e per la sua trasmissione  al  datore  di  lavoro  e  alla

Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto

previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo  n.  151  del

2015.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  a) «modulo»: il modello con il quale  il  lavoratore  manifesta  la

volonta' di  recedere  dal  contratto  di  lavoro  per  dimissioni  o

risoluzione consensuale o di revocare tale volonta';

  b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni  sindacali,

gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione  di  cui  agli

articoli 2, comma 1, lettera h), e  76  del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo  per  conto

del lavoratore;

  c) «sistema  informatico  SMV»:  il  sistema  informatico  messo  a

disposizione dei lavoratori e dei soggetti  abilitati  dal  Ministero

del lavoro e delle politiche  sociali  in  attuazione  dell'art.  26,

comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;

  d) «codice  identificativo  del  modulo»:  il  codice  alfanumerico

rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno  e  l'ora

in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore con  le  modalita'

di cui all'art. 3, comma 3;

  e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura

di validazione temporale attestante il  giorno  e  l'ora  in  cui  il

modulo e' stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.

 

                               Art. 3

                      Modulo per le dimissioni,

               la risoluzione consensuale e la revoca

  1. Per  la  comunicazione  delle  dimissioni  e  della  risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e' adottato il

modulo di cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante  del

presente decreto.

  2. Il modulo di cui al comma 1 e' reso disponibile ai lavoratori  e

ai soggetti abilitati nel sito  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalita' tecniche di cui

all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

  3. Il modulo di cui al comma 1 e' inoltrato alla casella  di  posta

elettronica  certificata  del  datore  di  lavoro  con  le  modalita'

stabilite  nell'allegato  B,  il  quale  stabilisce,   altresi',   le

modalita' di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale  del

lavoro  competente  e   i   caratteri   di   non   contraffazione   e

falsificazione  della  manifestazione  di  volonta'  di  recedere   o

risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volonta'. 

 

                               Art. 4

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 15 dicembre 2015

 

                                                 Il Ministro: Poletti

 

 

 

 

 

 

                                                           Allegato A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Allegato B

 

 

MODALITA' TECNICHE.

 

    Nel  presente  allegato  e'  illustrata  la  procedura   per   la

trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione  consensuale  e

loro revoca, che garantisce, in particolar modo:

    il riconoscimento certo del soggetto che  effettua  l'adempimento

(verifica dell'identita');

    l'attribuzione  di  una   data   certa   di   trasmissione   alla

comunicazione (marca temporale);

    la revoca della comunicazione entro sette giorni  dalla  data  di

trasmissione;

    l'intervento di un soggetto abilitato a supporto  del  lavoratore

per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

    Un aspetto importante riguarda  la  verifica  dell'identita'  del

soggetto che effettua l'adempimento. Questo controllo, necessario  al

fine di  prevenire  dimissioni  o  risoluzioni  poste  in  essere  da

soggetti  diversi  dal  lavoratore,  poggia   sull'applicazione   del

seguente  vincolo:  l'accesso  alle  funzionalita',  disponibili  nel

portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo  per  le

dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e'  possibile  solo

se l'utente  e'  in  possesso  del  codice  personale  I.N.P.S.  (PIN

I.N.P.S.).   L'accesso   alle   funzionalita'   di   gestione   della

comunicazione  avviene  attraverso   link   specifici   nel   portale

lavoro.gov.it, il quale a  sua  volta  poggia  sull'anagrafica  delle

utenze  di  ClicLavoro,  per  il   riconoscimento   della   tipologia

dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo

riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le

credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo  scopo  di  conferire  un

maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

    La  richiesta  di  emissione  del  PIN  deve   essere   inoltrata

all'I.N.P.S., accedendo al  portale  I.N.P.S.it  e  attenendosi  alla

procedura per il rilascio del PIN.

    Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN  I.N.P.S.  non  sono

necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo  venga  eseguita

per il tramite di un  soggetto  abilitato  (art.  26,  comma  4,  del

decreto legislativo n. 151 del 2015). Quest'ultimo deve utilizzare la

propria utenza ClicLavoro per accedere alle  funzionalita'  e  quindi

assumersi la  responsabilita'  dell'accertamento  dell'identita'  del

lavoratore che richiede la  trasmissione  del  modulo  attraverso  la

firma digitale del file PDF prodotto con i  dati  comunicati  per  le

dimissioni/risoluzione  consensuale  e  per  la  loro  revoca  e   il

salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

    Nella figura che segue, e' proposta la sequenza delle attivita' e

decisioni che compongono l'intera procedura per la trasmissione e  la

revoca di un  modulo  di  dimissioni/risoluzione  consensuale,  nella

quale trova applicazione quanto sopra descritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La procedura proposta puo' essere scomposta in tre macro fasi:

      nella prima  fase,  il  lavoratore,  se  non  assistito  da  un

soggetto abilitato, deve:

    richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S.

all'Istituto;

    creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al

portale ClicLavoro.

    Solo dopo aver soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso  in  cui

scegliesse di essere  assistito  da  un  soggetto  abilitato,  potra'

procedere con le successive attivita';

      nella  seconda  fase  il  lavoratore,  in   autonomia   o   con

l'assistenza di  un  soggetto  abilitato  puo'  accedere  tramite  il

portale lavoro.gov.it:

    al form on-line per la trasmissione della comunicazione;

    alla pagina di ricerca e  selezione  di  una  comunicazione,  per

l'invio di una revoca;

      nell'ultima fase si procedera':

    nel caso di adempimento eseguito con il supporto di  un  soggetto

abilitato: alla firma digitale del modulo prodotto con i  dati  delle

dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;

    alla   trasmissione   del   modulo   di    dimissioni/risoluzione

consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione  territoriale

del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro  ricevera'

il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la

Direzione territoriale del lavoro ricevera' una notifica nel  proprio

cruscotto e avra' la possibilita' di visionare il modulo.

 

 

 

 

MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA.

 

    Nella tabella sotto riportata vi e' l'elenco  delle  informazioni

che  compongono  un  modulo  di   dimissioni   volontarie/risoluzione

consensuale e della loro revoca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il portale, come primo passo nella compilazione di un  modulo  di

recesso/revoca,  chiedera'  all'utente  di  fornire  le  informazioni

necessarie  a  risalire  al  rapporto  di  lavoro   e   quindi   alla

comunicazione obbligatoria di  avvio/proroga/trasformazione/rettifica

piu' recente.

    Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al  sistema

di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola  eccezione

dell'indirizzo e-mail, e quindi  di  inibire  il  loro  aggiornamento

all'utente.

    Il lavoratore avra' la possibilita' di scegliere se  il  rapporto

di lavoro e' iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di  entrata

in vigore del sistema delle comunicazioni  obbligatorie);  nel  primo

caso dovra' compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo

caso dovra' inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il

sistema gli prospettera' tutti i rapporti di lavoro  attivi  in  modo

che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.

    La sezione 4 dovra' sempre essere compilata dal lavoratore.

    La  sezione  5  sara'  aggiornata  automaticamente  dal  sistema,

contestualmente  al  salvataggio  nel  sistema  informatico  SMV  del

Ministero.

    Ad  ogni  modulo  salvato  sono   attribuite   due   informazioni

identificative:

    la data di trasmissione (marca  temporale):  corrispondente  alla

data   di   sistema   rilevata   all'atto   del   salvataggio   delle

dimissioni/risoluzione consensuale;

    un codice identificativo, con formato:

        aaaammgghh24missms

coerente con la data di trasmissione, dove:

    aaaa: anno (4 digit);

    mm: mese (2 digit);

    gg: giorno (2 digit);

    hh24: ore, nel formato «24 ore» (2 digit);

    mi: minuti (2 digit);

    ss: secondi (2 digit);

    ms: millisecondi (3 digit).

 

TIPOLOGIA DI UTENZA.

    Le   funzionalita'   per   la   trasmissione   delle   dimissioni

volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riservate

alle seguenti classi di utenza:

    lavoratori;

    soggetti abilitati (art. 26, comma 4 del decreto  legislativo  n.

151 del 2015).

    Oltre  che  a  tali  soggetti,  le  comunicazioni  inviate   sono

accessibili nel portale, in sola lettura, a:

    i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria

azienda;

    le direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.